Si presenta come avvocato, ma per la Procura non poteva farlo: a processo per esercizio abusivo della professione
Una nomina depositata in un procedimento penale, una qualifica professionale contestata e un’accusa che porta direttamente davanti al Tribunale.
È questo il cuore del procedimento che vede imputato L. D. R. , chiamato a rispondere di esercizio abusivo della professione, ai sensi dell’articolo 348 del codice penale.
La vicenda risale al 9 ottobre 2020, quando, secondo la contestazione della Procura di Cassino, L.D.R. avrebbe depositato la nomina quale difensore di fiducia di T. C. qualificandosi come “avvocato”.
È proprio quella qualifica, e soprattutto il modo in cui sarebbe stata esercitata l’attività professionale, a costituire il punto centrale dell’imputazione.
Secondo la Procura, l’uomo risultava iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia come avvocato stabilito, e non nella sezione ordinaria dell’albo. Da qui la contestazione: per l’accusa, nel compiere quell’atto avrebbe esercitato la professione forense al di fuori delle condizioni previste dalla normativa.
La questione non è soltanto formale. La figura dell’avvocato stabilito è prevista dalla normativa europea e italiana e consente a un professionista qualificato in un altro Stato membro dell’Unione europea di esercitare stabilmente in Italia utilizzando il proprio titolo professionale di origine.
Il decreto legislativo n. 96 del 2001 disciplina espressamente questa figura e, per l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio, prevede il rapporto di intesa con un avvocato abilitato a esercitare in Italia.
È dunque su questo terreno che si giocherà una parte significativa del procedimento: quale fosse esattamente la posizione professionale del legale all’epoca dei fatti, quale attività abbia concretamente svolto e se, nel caso specifico, fossero state rispettate le condizioni previste dalla legge per l’esercizio della professione in Italia.
Non basta, infatti, fermarsi alla dicitura utilizzata in un singolo atto: sarà il giudizio a dover stabilire se la condotta contestata integri tutti gli elementi del reato.
L’articolo 348 del codice penale punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La norma, nella formulazione introdotta dalla legge n. 3 del 2018, prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Nel capo d’imputazione viene inoltre contestata la recidiva reiterata nel quinquennio, circostanza che potrebbe incidere sul trattamento sanzionatorio qualora fosse riconosciuta dal giudice.
Il procedimento è destinato a essere trattato davanti al Tribunale monocratico di Cassino. Il decreto di citazione indica inoltre gli adempimenti processuali a disposizione dell’imputato e della difesa, compresa la possibilità di valutare, quando ne ricorrano i presupposti e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, l’accesso ai riti alternativi.
La difesa risulta affidata all’avvocato Gian Marco De Robertis, del Foro di Frosinone.
Il fascicolo dovrà ora essere esaminato nel dettaglio per ricostruire non soltanto la posizione di L.D.R. nell’albo professionale, ma anche la concreta attività compiuta quel 9 ottobre 2020, il contenuto della nomina depositata e gli eventuali rapporti professionali intercorsi con altri avvocati.
Sono elementi destinati ad avere un peso decisivo perché il processo non dovrà stabilire semplicemente quale fosse l’etichetta professionale dell’imputato, ma se la condotta concretamente posta in essere abbia superato i limiti fissati dalla legge.
Il caso porta così in un’aula di giustizia una questione apparentemente tecnica ma dalle possibili conseguenze penali.
La risposta spetterà al Tribunale di Cassino, sulla base degli atti, delle prove e delle argomentazioni delle parti. Parte offesa in questa vicenda l’avv. Alfredo Scaccia . A rappresentarlo nelle opportune sedi il figlio l’avvocato del foro di Cassino Gabriele Scaccia .












